Enti, opere e istituti valdesi: sottoscritto il verbale di accordo

In data 18 marzo 2024 tra la Tavola Valdese, Diaconia Valdese, Fp-Cgil, Fp-Cisl e Uil-Fpl è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del Ccnl per i dipendenti di enti, opere e istituti valdesi del 17 giugno 2019. Il contratto ha durata triennale con decorrenza 1° gennaio 2023 e scadenza 31 dicembre 2025. Di seguito si riportano le novità di maggior rilievo.

Trattamento economico
L’ipotesi di rinnovo in commento prevede un aumento complessivo di euro 160,00 per il livello C2 da corrispondersi in 3 tranches:

- euro 70,00 a decorrere dal 1° febbraio 2024;

- euro 30,00 a decorrere dal 1° dicembre 2024;

- euro 60,00 a decorrere dal 1° settembre 2025.

Ambito di applicazione e tutele dei lavoratori
Viene riscritto l’articolo 2 relativamente all’individuazione delle iniziative e delle attività svolte dagli enti, opere e istituti valdesi che ricadono nella sfera di applicazione del contratto in commento.

Per quanto attiene le tutele contrattuali previste per i lavoratori:

- l’articolo 9 individua le misure a sostegno di lavoratori per i quali sia stata certificata la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo, ludopatia, disturbi del comportamento alimentare e debilitazione psicofisica e che si impegnino in progetti terapeutici di recupero e riabilitazione;

- l’articolo 10 individua le misure a sostegno di lavoratori per i quali sia stata certificata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto di riabilitazione.

Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante è ammesso ora per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie A, B, C, D ed E nonché nelle posizioni economiche da A2 ad E2. È escluso invece in alcuni specifici profili (operatore socio sanitario, infermiere, fisioterapista, ecc…) e può essere utilizzato a condizione che l’ente abbia mantenuto in servizio almeno l’80 per cento dei lavoratori per i quali il periodo formativo sia scaduto nei 36 mesi precedenti.

Contratto a tempo parziale
Viene riproposto l’articolo 22 del Ccnl precisando che il lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 25 per cento dell’orario part-time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito con la maggiorazione del 33 per cento.

Contratti a tempo determinato
L’articolo 23 del Ccnl rivede la disciplina del lavoro a tempo determinato precisando, tra le altre cose, come il numero massimo dei lavoratori assunti a termine non possa superare il 20 per cento del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza alle imprese al 1° gennaio di ogni anno. Per gli enti che occupano fino a 15 lavoratori è sempre possibile stipulare almeno 3 contratti di lavoro a tempo determinato.

Sono esenti da tale limite le assunzioni a termine concluse per:

- motivi sostitutivi;

- avvio di nuove attività;

- svolgimento di attività stagionali o attività derivanti da progetti sperimentali;

- impiego di lavoratori over 50;

- assunzione di docenti nella scuola primaria non ancora in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

Classificazione dei lavoratori e tutela della maternità
Viene rivisto infine l’articolo 36 relativo alla classificazione dei lavoratori e l’articolo 50 in materia di tutela della maternità e della paternità.

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