Con un decreto d'urgenza, il Governo ha concesso ammortizzatori sociali in deroga fino al termine del corrente anno 2024 per le aziende che non abbiano in forza oltre 15 dipendenti - comprese quelle dell'artigianato - operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario, tenuto conto della grave crisi che attraversano
D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, art. 2
Per avere conferma della crisi che imperversa nei settori moda basta guardare i dati ISTAT i quali evidenziano un calo della produzione italiana relativa allo scorso luglio che, tuttavia, riverbera i propri effetti involutivi da quasi due anni. E' del resto fatto notorio la crisi dei consumi, in particolare riferita al ceto medio ma, ultimamente, anche al comparto dell'alta moda.
E' in questo delicato quadro che è stato emanato il D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2024, n. 253 ed entrato in vigore il giorno successivo cioè il 29 ottobre 2024.
L'ammortizzatore sociale in deroga
E' l'articolo 2 del Decreto d'urgenza in argomento, rubricato "Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda" a veicolare il richiamato sostegno al reddito, nell'ambito dei settori produttivi individuati che, come si legge nella relazione tecnica all'interno dall'A.C. n. 2119, secondo i dati dell'INPS, con riferimento al 2023, vedevano circa 124.400 dipendenti occupati nelle aziende con organico pari o inferiore a 15 dipendenti. Dal citato documento tecnico emerge tuttavia che, secondo la stima del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i lavoratori che saranno coinvolti dall'ammortizzatore saranno circa 30.000.
In particolare, secondo l'art. 2, del D.L. n. 160/2024, "In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024".
La misura è quindi circoscritta alle imprese, anche artigiane, che, come osservato, operino nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario, le quali non superino i 15 dipendenti con riferimento alla media del semestre precedente. E' da ritenere che, sotto il profilo temporale, tenuto conto delle interpretazioni ministeriali e dei vari riferimenti riportati, per diversi aspetti, nell'ambito del D.Lgs. n. 148/2015, il periodo semestrale di osservazione per il conteggio della media dei dipendenti debba essere riferito a ritroso, dal giorno di presentazione della domanda.
In dettaglio, per il computo dei dipendenti è necessario fare riferimento ai criteri legali oltre che a quelli previsti dalla prassi ministeriale. E' infatti opportuno ricordare che, per quanto concerne i lavoratori con contratto a tempo determinato, in deroga alla previsione dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 24/2015, ha precisato che essi devono essere ordinariamente computati riguardo all'aspetto quantitativo effettivo del semestre precedente. Per altro verso, devono essere considerati nel computo i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori a tempo parziale - in proporzione all'orario effettivamente svolto considerato anche il lavoro supplementare eventualmente eseguito (cfr. Ministero del Lavoro, circolare n. 9/2004) - i lavoratori con contratto intermittente in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre e i dipendenti in regime di telelavoro (fatte salve le particolarità di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 80/2015 per i casi riferiti ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Non sono a contrario da computare il dipendente assente, ancorché non retribuito, unicamente nel caso in cui sia sostituito da un altro lavoratore assunto (essendo in tale circostanza conteggiato soltanto il soggetto assunto in sua vece) e i lavoratori somministrati che, ovviamente, sono dipendenti dell'agenzia di somministrazione, operando presso l'utilizzatore in virtù di un contratto di natura commerciale.
La provvidenza assume carattere "parzialmente" derogatorio. La deroga è infatti espressamente prevista per quanto concerne alcune disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015 e, in particolare, quelle di cui agli artt. 4, 5 e 12, oltre a quelle che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'artigianato di cui all'art. 27 (c.d. FSBA).
Per quanto osservato, la deroga riguarda quindi:
i limiti di durata massima complessiva previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 148/2015, vale a dire 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva (36 mesi se viene fatto ricorso alla causale CIGS del contratto di solidarietà per almeno 24 mesi tenuto conto della previsione di cui all'art. 22, comma 5, del medesimo decreto);
i limiti di durata previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 148/2015 per la cassa integrazione guadagni ordinaria con ciò essendo permesso il superamento del periodo di 13 settimane consecutive e di 52 settimane anche nel biennio mobile (commi 1, 2 e 3), ben potendo, in via ulteriore, essere anche autorizzato un limite di ore eccedenti un terzo di quelle ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente alla domanda di concessione dell'integrazione salariale (comma 5);
la mancata applicazione della contribuzione addizionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015, vale a dire, con riferimento alle ore effettivamente utilizzate, un contributo pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate nell'ambito delle prime 52 settimane in un quinquennio mobile, elevato al 12% per le ulteriori 52 settimane e al 15% per le settimane dalla 25.a alla 36.a.
Sul punto delle deroghe occorre evidenziare che esse non riguardano la procedura sindacale. Non si riscontrano infatti disposizioni che eliminano gli obblighi procedimentali di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015.
In particolare, dovrà essere seguita la procedura ordinaria prevista al comma 1. In tale logica, in caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa deve preventivamente dare comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile oltre che del numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa la cui durata, essendo il caso di specie riferito ad una entità massima di 15 dipendenti, è stabilita in 10 giorni.
Tale aspetto procedimentale assume una particolare importanza in quanto la relativa omissione rileva quale condizione d'improcedibilità secondo le disposizioni di cui al comma 6 della norma appena richiamata.
Sotto il profilo economico, la provvidenza assume la forma di sostegno al reddito, comprensivo della relativa contribuzione figurativa o correlata, in misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, "per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024". Ne deriva che il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.
Una particolare rilevanza assume il secondo comma dell'art. 2 del D.L. n. 160/2024. La disposizione prevede che ai fini del riconoscimento dell'ammortizzatore "il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente".
Da tali disposti sembra dedursi che la domanda all'INPS debba essere effettuata da tutti i datori di lavoro, ivi compresi quelli artigiani, registrandosi una piccola incongruenza normativa in quanto, al primo comma, la deroga sembrerebbe essere unicamente rivolta alla durata delle provvidenze concesse dall'FSBA mentre, a ben vedere, atterrebbe anche all'aspetto procedurale.
Un altro profilo di carattere sostanziale che emerge dalla lettura del secondo comma è riferito alla circostanza secondo cui, per fruire del beneficio, le aziende devono aver esaurito ogni e qualsiasi forma di accesso al sostegno al reddito in costanza di lavoro atteso che devono espressamente dichiarare di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti dall'ordinamento.
Modalità e termini per domanda e erogazione dell'ammortizzatore
L'erogazione dell'ammortizzatore è prevista sia "a conguaglio" che "a pagamento diretto" da parte dell'INPS.
Secondo l'art. 2, comma 3, del D.L. n. 160/2024, l'integrazione salariale può essere infatti erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e il relativo importo rimborsato dall'INPS mediante conguaglio dai contributi a debito, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015.
In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie è ammessa la possibilità del pagamento diretto da parte dell'Istituto previdenziale. Nella circostanza, secondo la previsione di cui all'art. 7, comma 5-bis del medesimo Decreto, il soggetto datoriale è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
La misura è concessa nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024, con risorse a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, il cui monitoraggio è affidato all'INPS. Qualora da tale attività dovesse emergere il raggiungimento del complessivo limite di spesa, non risulterebbe possibile l'accoglimento di altre istanze per la provvidenza in argomento.
All'INPS è altresì affidata la disciplina in merito ai termini e alle modalità per la presentazione delle domande, lasciandosi così intravedere una possibilità derogatoria rispetto alle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di termini di inoltro delle istanze che, classicamente, per gli eventi non rientranti tra quelli oggettivamente non evitabili, devono essere prodotte entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Sarà quindi necessario attendere la prassi dell'Istituto previdenziale in merito alla portata dell'art. 2 del D.L. n. 160/2024, quantomai utile a dirimere i dubbi che possono emergere dall'analisi della normativa appena osservata, seppure in termini sintetici.