Direttori e arbitri di gara, comunicazioni entro il 30 gennaio

Direttori e arbitri di gara: scade il 30 gennaio il termine per le comunicazioni al Registro e al Centro per l’impiego. Due adempimenti di nuova applicazione, i cui termini sono stati rinviati alla fine del mese dal decreto Anticipi (articolo 16, comma 2-bis, del Dl 145/2023).

La riforma dello Sport, nel novellare la disciplina sul lavoro sportivo, reca specifiche regole per i direttori di gara e coloro che, indipendentemente dalla qualifica, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive nel settore dilettantistico. Una platea ampia che, stando ai dati di Sport e Salute, ricomprende circa 35mila lavoratori sportivi. È il caso degli arbitri coinvolti nei campionati promossi dalle Federazioni (Fsn), discipline sportive associate (Dsa) o Enti di promozione sportiva (Eps).

Tenuto conto delle modalità di svolgimento delle attività, diverse sono le semplificazioni previste dalla normativa per queste tipologie di soggetti. Anzitutto si precisa che il rapporto con l’ente sportivo di riferimento non deve trovare necessariamente fonte contrattuale, potendosi regolare anche con una più semplice comunicazione o designazione da parte della Fsn, Dsa o Eps direttamente tramite il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Ras). Tali comunicazioni al Ras, comprensive dei dati su soggetti convocati e relativi compensi, sono di regola da assolversi entro 10 giorni dalle singole manifestazioni. È prevista tuttavia un’eccezione a questa regola generale per il periodo di prima applicazione della norme (luglio-dicembre 2023). In quest’ipotesi, il legislatore consente l’adempimento entro il più ampio termine del 30 gennaio 2024. Con la precisazione che entro questa data gli enti sportivi potranno effettuare le comunicazioni al Centro per l’impiego senza incorrere in sanzioni.

Va chiarito, al fine di poter consentire agli enti di fruire del beneficio, se l’esimente sulle sanzioni per ritardata o omessa comunicazione scatti anche nel caso in cui siano effettuate solo le designazioni tramite il Ras. Vale a dire se quest’ultimo adempimento equivalga a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego, come previsto per le altre categorie di lavoratori sportivi. È chiaro che su questo punto è auspicabile un chiarimento di prassi, per evitare il rischio di incorrere nelle sanzioni per omessa o ritardata comunicazione.

Ultimo profilo sui compensi. La normativa consente ai direttori di gara di ricevere compensi e rimborsi forfetari (nel limite dei 150 euro mensili). Nulla è in ogni caso previsto sui termini per l’erogazione dei compensi. L’unico riferimento è recato con riguardo all’iscrizione nel Libro unico del lavoro. Per questi soggetti, la norma consente che l’iscrizione al Lul possa avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un’unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche al termine del rapporto di lavoro, fermo restando che i relativi compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

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