Rimborso spese per trasferte dell’amministratore

La domanda
L’amministratore unico di una SRL non percepisce alcun compenso da parte della società per lo svolgimento delle sue mansioni ma in occasione dei viaggi di lavoro gli viene riconosciuta una indennità giornaliera di euro 46,48 o 77,47 a seconda della destinazione più un eventuale rimborso chilometrico per l’utilizzo della propria auto. Si chiede se sia obbligatorio predisporre una busta paga per indicare quanto percepito per l’indennità giornaliera ed i rimborsi chilometrici. Inoltre si chiede se tali somme debbano o meno essere obbligatoriamente pagate con mezzi tracciabìli.

La busta paga elaborata e consegnata ai lavoratori dipendenti o parasubordinati deve contenere tutti gli elementi della retribuzione, ovvero il corrispettivo spettante a fronte dell’attività lavorativa svolta a favore del datore di lavoro/committente, in dipendenza del rapporto di lavoro. Essendo l’indennità di trasferta e il rimborso chilometrico corrisposti dal datore di lavoro/committente per compensare il maggior disagio che il lavoratore deve sostenere, anche in termini economici, per compiere temporaneamente la propria prestazione in un luogo diverso rispetto alla sede abituale, questi devono essere esposti nel LUL. Inoltre, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 2008 nel LUL (Libro Unico del Lavoro) deve essere effettuata qualsiasi annotazione riferita a dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, fra le quali rientrano le somme a titolo di rimborso spese. Quanto al secondo quesito, la legge n. 205/2017 ha espressamente stabilito che le retribuzioni o i compensi dei lavoratori sia subordinati che parasubordinati debbano essere corrisposti esclusivamente con mezzi tracciabili.

Sede Legale

Corso Mazzini n° 28 

87100 COSENZA

  • dummy+39 0984 74150

  • dummy info@studiofalzetta.it

Sede Amministrativa

Viale degli Alimena n° 61 

87100 COSENZA

  • dummy+39 0984 24035

  • dummy+39 0984 24036

Search